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Scuola democratica 1982-2000. Tra ricerca e proposta politica



La doppia vocazione del biennio (n. 3-4/1986) – Parte prima

Un tema a cui si è lavorato, che è rilevante ancora oggi, è il tema del biennio della secondaria superiore. «Il dibattito politico e culturale sull’estensione dell’obbligo di istruzione si è sviluppato in Italia, fin dai primi anni Settanta, nel quadro, per non dire all’ombra, di un altro grande ed irrisolto problema: quello della riforma generale dell’istruzione secondaria di secondo grado. Soltanto nel corso dell’attuale nona legislatura il tema dell’aumento dell’obbligo ha acquisito una sua relativa autonomia rispetto alla questione della riforma generale, soprattutto a seguito dell’iniziativa sviluppata dai socialisti sia in sede istituzionale (Senato: testo approvato nel marzo 1985) sia in sede politica (novembre 1985: denuncia dell’ambiguità e delle insufficienze dello stesso testo approvato dal Senato e presentazione, nel mese di febbraio 1986, di una proposta di legge specifica sul prolungamento dell’istruzione obbligatoria.

Ma esiste, naturalmente, una zona d’intersezione dei due problemi, poiché la prospettiva dell’innalzamento a breve termine dell’obbligo interagisce con la questione dell’impianto culturale e dell’organizzazione curricolare dei primi due anni della scuola secondaria superiore, oggetto anch’essa di un’operazione di riforma a breve termine sulla cui urgenza nessuno discute. Ed è proprio sulla doppia vocazione di questi due anni (terminali dell’obbligo e iniziali dell’istruzione secondaria superiore) che si è riaccesa l’antica querelle – occultata in passato, prima del 1985, dell’adozione di ipotesi legislative ambigue e dilatorie – tra i sostenitori del modello unitario e quelli di un modello che per semplicità definiremo binario».
Dopo una breve presentazione delle soluzioni adottate in altri Paesi europei l’articolo proseguiva con una minuziosa analisi di ciò che era accaduto in Italia tra il 1982 e il 1986.

«Assumerei come punto di riferimento e di partenza il testo della riforma generale della scuola secondaria superiore approvato dalla Commissione Istruzione del Senato verso la fine dell’ottava legislatura (novembre 1982) e ripresentato senza modifiche dalla Dc all’inizio della corrente nona legislatura. I punti del suddetto articolato che qui ci interessa di esaminare e di porre a confronto con le successive proposte politiche e/o ipotesi legislative sono i seguenti, denominati qui con la sigla SEN 1982 a), b), c):

a) l’impianto culturale e la struttura curricolare del biennio iniziale (modello unitario, binario o altro);

b) la questione del «ciclo corto» (uscite laterali, particolarmente dopo i 16 anni);

c) i tempi di attuazione della riforma e del prolungamento dell’obbligo (simultaneità o discontinuità applicativa delle due operazioni).

Per quanto riguarda il punto a), la soluzione individuata nel testo della Commissione Istruzione del Senato è di tipo unitario (con una ambiguità di cui parleremo tra poco): nei primi due anni della SSS i piani di studio prevedono infatti una consistente area di discipline comuni (art. 2, c. 3: «Alle materie dell’area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno di tre quarti dell’orario complessivo delle lezioni»; c. 4: la scelta delle due materie di indirizzo che si aggiungono all’area comune nei diversi piani di studio è sempre reversibile mediante «la frequenza con esito positivo di corsi integrativi»). 
Un’ambiguità, per la verità, emerge, come si accennava sopra, nell’art. 4, c. 5 e 6, poiché non è chiaro (per quanto la lettura combinata dei due commi sembrerebbe farli riferire entrambi ai soli tre anni successivi al biennio iniziale) se anche le materie dell’area comune dei primi due anni «si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alle finalità proprie dell’indirizzo» prescelto, quando «siano specificamente funzionali» ad esso (c. 6), come viene invece chiaramente previsto a partire dal terzo anno.
Il modello unitario non è contraddetto neppure dalla disciplina adottata per il punto b): l’art. 5, c. 10, delega infatti al Governo la predisposizione di speciali «piani di studio biennali idonei sia all’ulteriore proseguimento nell’indirizzo coerente con il piano di studio seguito (…), sia all’inserimento ai vari livelli nei moduli formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ma prescrive chiaramente che tali piani di studio siano collocati «all’interno di indirizzi della scuola secondaria superiore». 

Che si tratti di varianti interne agli indirizzi ordinari, e non di corsi strutturalmente diversi da essi, viene esplicitato nell’art. 24 (Delega), c. 1, punto c), allorché si afferma che «detti piani di studio comprenderanno materie di indirizzo e professionali con pratica di laboratorio e di lavoro accanto alle stesse materie dell’area comune previste per i primi due anni della scuola secondaria superiore, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa».

Sulla base di tali indicazioni normative, dunque, il modello di biennio disegnato dalla Commissione Istruzione del Senato nel 1982 deve essere considerato come unitario, poiché lo stesso «ciclo corto» ivi delineato ne costituisce un’articolazione, non un percorso esterno e parallelo. Sotto questo profilo il tipo di riforma (parliamo sempre della fascia 14-16 anni) messo a punto dal Senato nel 1982 presenta significativi elementi di convergenza con le scelte di politica scolastica effettuate dai governi europei di orientamento progressista. È sul terzo punto (cfr. SEN 1982, c) che troviamo invece notevoli differenze e distanze: in primo luogo perché le procedure di attuazione della riforma (art. 22) non prevedono alcuna fase di sperimentazione o di transizione programmata e controllata dal precedente sistema al nuovo, ma soprattutto perché i tempi di applicazione della riforma e quelli del prolungamento dell’obbligo non coincidono. Mentre il termine a quo della prima operazione è certo (tra tre o quattro anni solari dal momento dell’approvazione definitiva della legge), quello relativo alla seconda è del tutto incerto, poiché viene di fatto subordinato al varo di una nuova legge (art. 32, c. 2: «Con apposita legge saranno definite le modalità di attuazione» (del prolungamento dell’istruzione obbligatoria), «la quale inizierà con il terzo anno successivo all’avvio della nuova scuola secondaria superiore»). 

In teoria, quindi, l’innalzamento dell’obbligo dovrebbe decorrere cinque o sei anni dopo l’approvazione della legge di riforma, ma il rinvio ad una «apposita legge» che ne disciplini le modalità attuative vanifica la certezza della decorrenza. Anche perché – e questo è il vero punto nevralgico della questione – il ricorso alla citata «apposita legge» nascondeva un profondo disaccordo in seno alla maggioranza di governo proprio sulle «modalità di attuazione» del prolungamento. Riaffiorava qui in modo netto, con il PSI e la De schierati su posizioni contrapposte, la questione del modello di scuola da costruire per la fascia 14-16 anni: unitario per il PSI, binario (con una seconda via costituita dalla formazione professionale regionale) per la Dc. Lo stesso tipo di contrasto, pur in contesti così diversi, che aveva visto contrapporsi laburisti e conservatori in Gran Bretagna, socialdemocratici e democristiani nella Germania federale.(Segue)

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